Novità sulle pensioni per i dipendenti pubblici…

    Federazione UGL-INTESACOMUNICATO del 16 Gennaio 2013

 Novità sulle pensioni per i dipendenti pubblici…

 I NUOVI REQUISITI PENSIONISTICI DELLA RIFORMA FORNERO

IN VIGORE DAL 1 GENNAIO 2013

 VECCHIAIA (cioè con la sola età) UOMINI e DONNE:

– 66 anni e 3 mesi di età ed almeno 20 anni di contributi per gli assunti ante 1996;

– 66 anni e 3 mesi di età ed almeno 20 anni di contributi per gli assunti post 1996, solo però se l’importo della pensione è superiore ad almeno 1,5 volte la pensione sociale.

Se l’importo è inferiore a 1,5 volte, basteranno 5 anni di contributi, ma bisognerà lasciare il lavoro a 70 anni.

ANTICIPATA (cioè con la sola contribuzione)

Con effetto dall’1/1/2013 entra in vigore il primo adeguamento dei requisiti pensionistici alla speranza di vita:

– dal 1° gennaio 2013 infatti, occorrono 3 mesi in più per andare in pensione;

– dal 2016: nuovo adeguamento alla speranza di vita.

DONNE 41 e 5 mesi UOMINI 42 e 5 mesi

Indipendentemente dall’età anagrafica, tenendo presente – per chi va in pensione anticipata prima dei 62 anni di età – le seguenti PENALIZZAZIONI:

1 anno prima: meno 1%; 2 anni prima: meno 2%; 3 anni prima: meno 4%; 4 anni prima: meno 6%;

La penalizzazione non si applica a coloro che maturano il requisito dell’anzianità contributiva entro il 2017, qualora l’anzianità contributiva derivi esclusivamente da prestazione EFFETTIVA di lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e di cassa integrazione guadagni ordinaria.

RISOLUZIONE OBBLIGATORIA

L’Amministrazione può procedere alla risoluzione unilaterale del rapporto, ad eccezione di coloro che hanno meno di 62 anni. (Art. 72, c. XI, L.133/2008).

SOLO PER LE DONNE

57 anni di età e 35 di contributi,

MA SE OPTANO PER IL SISTEMA CONTRIBUTIVO PURO.

Questo sistema, (devastante dal punto di vista economico, si applica in via sperimentale fino al 31/12/2015. (Art. 1, c. IX, L. 243/04).

  Al requisito dei 57 anni di età si applica l’incremento (3 mesi nel 2013) legato all’aumento dell’aspettativa di vita. Deve risultare soddisfatto anche il periodo di attesa per l’apertura della finestra di 12 mesi.

DIRITTI ACQUISITI pre-Fornero

I dipendenti pubblici che hanno acquisito i diritti pensionistici, con le norme pre-Fornero a tutto il 31.12.2011, sono collocati a riposo, con dette regole, senza poter optare per la…nuova normativa.

SPENDING REVIEW

queste norme valgono per i comparti che non hanno esuberi al 31.12.2012.

 Saluti Giovanni Orefice.

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