INPS – Anticipo TFR e TFS
Direzione centrale Organizzazione e Comunicazione
Ufficio Relazioni con i Media
Comunicato stampa
Roma, 17 novembre 2020
Comunicato stampa
INPS: ANTICIPO FINANZIARIO TFS/TFR Art. 23, comma 7, del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4 Si comunica che dal 18.11.2020 potrà essere presentata, anche per il tramite dei patronati, la domanda di quantificazione TFS/TFR on line ai fini dell’anticipo finanziario art. 23 D.L. n. 4/2019. La certificazione rilasciata dall’INPS, unitamente all’ulteriore documentazione prevista dal DPCM n.51/2020, permette di accedere a finanziamenti fino ad un massimo di 45.000 euro netti o, comunque, entro la capienza della prestazione spettante al pensionato, se è di importo inferiore, senza attendere le scadenze previste dalla normativa vigente per il pagamento del TFS/TFR. L’operazione di finanziamento avviene attraverso le banche che aderiscono all’iniziativa mediante iscrizione al portale www.lavoropubblico.gov.it/anticipo-tfs-tfr. L’Istituto fa altresì presente che sono state rimodulate le attività relative al flusso “cessione”, omogeneizzando, per gli aspetti compatibili, la cessione ordinaria ai sensi del D.P.R. n. 180/1950 all’Anticipo finanziario art. 23 del D.L. n. 4/2019, eliminando il vincolo temporale di “validità” di quindici giorni lavorativi della certificazione previsto dalla circolare n.12/2011, che in questo senso si intende modificata.
Per le istruzioni di dettaglio si rinvia al sito istituzionale dell’Istituto.
Direzione Centrale Pensioni
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Direzione Centrale Bilanci, Contabilita’ e Servizi Fiscali
Roma, 17/11/2020
Circolare n. 130
Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell’Area medico legale
E, per conoscenza,
Al Presidente
Al Vice Presidente
Ai Consiglieri di Amministrazione
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all’esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l’accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
OGGETTO: Decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Effetti sulle indennità di fine
servizio comunque denominate delle disposizioni di cui all’articolo 23
SOMMARIO:
Il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 marzo 2019, n. 26, ha introdotto l’accesso al finanziamento
agevolato per coloro i quali, collocati a riposo con diritto a pensione c.d.
quota 100 o aventi i requisiti pensionistici di cui all’articolo 24 del decreto
legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 2
dicembre 2011, n. 214, hanno visto differire nel tempo la decorrenza dei
termini di pagamento dell’indennità di fine servizio comunque denominata.
INDICE
- Premessa
- Ambito soggettivo
- Modalità di concessione del finanziamento
- Fondo di garanzia
- Flusso operativo
- Adeguamento flusso cessione di cui al D.P.R. n. 180/1950
- Premessa
L’articolo 23, comma 2, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, prevede la possibilità per i dipendenti delle Amministrazioni
pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché
per il personale degli enti pubblici di ricerca di richiedere alle banche o agli altri intermediari
finanziari, che aderiscono ad un apposito Accordo quadro (cfr. il successivo paragrafo 3), il
finanziamento dell’indennità di fine servizio comunque denominata, per un importo non
superiore a 45.000 euro, sulla base di apposita certificazione rilasciata dall’ente responsabile
per l’erogazione di tale indennità.
Per tutti i dipendenti pubblici rimane in ogni caso fermo il diritto di cedere in tutto o in parte il
trattamento di fine servizio o di fine rapporto (TFS/TFR), così come disciplinato dal decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, e successive modificazioni, in relazione
alla prestazione netta spettante e detratto l’eventuale importo oggetto di anticipo finanziario di
cui al citato articolo 23, comma 2. - Ambito soggettivo
La norma è applicabile ai dipendenti pubblici che fruiscono del requisito pensionistico di cui al
comma 1 dell’articolo 23 del decreto-legge n. 4/2019 (pensione c.d. quota 100), nonché a
quelli che accedono o che hanno avuto accesso, prima della data di entrata in vigore del
decreto in commento, al trattamento di pensione in base ai requisiti di cui all’articolo 24 del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre
2011, n. 214.
Dall’interpretazione letterale della norma in esame discende che sono esclusi dalla possibilità di
ottenere il finanziamento agevolato non soltanto coloro che sono cessati o cesseranno dal
servizio senza diritto a pensione, ma anche tutti i dipendenti, ancora in attesa di percepire
l’indennità di fine servizio comunque denominata, che accedono o hanno avuto accesso al
pensionamento sulla base dei requisiti pensionistici stabiliti da norme diverse da quelle sopra
indicate. Pertanto, è escluso dall’applicazione della norma in argomento il personale delle Forze
armate, delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e del Corpo nazionale dei Vigili
del Fuoco. - La Segreteria Regionale Sardegna.