Ministero della Difesa – Circolare Persociv D.L.17/03/2020 n.18
M_D GCIV REG2020 0018677 20-03-2020
MINISTERO DELLA DIFESA
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE CIVILE
Indirizzo Postale: Viale dell’Università, 4 00185 ROMA
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Allegati:1
OGGETTO: Decreto-Legge 17 marzo 2020, n.18, recante “Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’ emergenza epidemiologica da COVID-19
Seguito: Circolare M_D GCIV REG2020 0016777 del 06/03/2020
A seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019, sono state diramate, con la circolare a seguito, le prime disposizioni applicative, che risultano da aggiornare in virtù di quanto sancito dal nuovo DL 17 marzo 2020, n. 18.
L’art. 87 del citato DL n. 18/2020 prevede che fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero il 31 luglio 2020 (salvo data antecedente stabilita con DPCM su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione), il lavoro agile costituisce la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni, le quali, conseguentemente:
(1) limitano la presenza del personale negli uffici ad un “contingente minimo” esclusivamente per assicurare le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell’emergenza;
(2) prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81.
Al fine di contrastare il fenomeno della diffusione del Coronavirus (COVID-2019) e contestualmente assicurare l’efficienza dei servizi indifferibili e non altrimenti effettuabili, il responsabile di ciascuna unità organizzativa, al fine di garantire un “contingente minimo” di personale presente negli uffici, assicura la turnazione del personale, la fruizione delle ferie pregresse, del congedo, del recupero di ore pregresse maturate e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva, fatte salve le situazioni riconducibili all’esenzione dal servizio o alla fruizione di speciali benefici spettanti per legge.
Di seguito si riportano le disposizioni riferite al personale civile:
ART. 24 (Estensione durata permessi retribuiti ex art. 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104)
L’ articolo 24 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 incrementa il numero di giorni di permesso retribuito di cui all’art. 33 comma 3, della L 104 del 1992, di ulteriori complessive dodici giornate, per un totale di 18 giorni fruibili nel periodo da marzo ad aprile 2020.
ART. 25 (Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore pubblico, nonché bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting per i dipendenti del settore sanitario pubblico e privato accreditato, per emergenza COVID-19)
A decorrere dal 5 marzo 2020, in conseguenza della sospensione dei servizi educativo – didattici, di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, e per tutta la durata del periodo di sospensione ivi prevista, ai genitori dipendenti pubblici è concesso il diritto a fruire di uno specifico congedo, che, richiamandosi all’art. 23, commi 1, 2, 4, 5, 6 e 7 previsto per i dipendenti privati, è così disciplinato :
- è riconosciuto uno specifico congedo, alternativamente ad entrambi i genitori, per un periodo (continuativo o frazionato) totale complessivo pari a 15 giorni, per figli fino all’età di 12 anni. Per la fruizione del suddetto congedo è riconosciuta un’indennità pari al 50% della retribuzione. Il periodo è coperto da contribuzione figurativa.
- Gli eventuali congedi parentali di cui agli artt. 32 e 33 del D.Lgs 151/2001 fruiti durante questo periodo di emergenza, sono convertiti nel congedo sopra citato con diritto alla prevista indennità del 50%, e non saranno computati né indennizzati come congedo parentale ordinario.
- Il limite di età dei 12 anni non si applica con riferimento ai figli con disabilità riconosciuta ai sensi della Legge 104/92, fermo restando quanto disposto dall’art. 24 del Decreto in oggetto.
- Al predetto congedo possono accedere anche genitori dipendenti pubblici con figli di età compresa tra i 12 ed i 16 anni: in tal caso, tuttavia, il congedo in argomento è riconosciuto senza corresponsione di alcuna indennità né riconoscimento di contributi figurativi.
Si precisa che la fruizione del suddetto congedo eccezionale è riconosciuta, alternativamente ad uno dei genitori per nucleo familiare, a condizione che non vi sia altro genitore disoccupato, oppure beneficiario di strumenti di sostegno del reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa (esempio collocamento in quiescenza; sussidi di disoccupazione, aspettative) ovvero che non vi sia altro genitore dipendente che lavori in modalità smart working.
Si evidenzia, inoltre, che per i genitori dipendenti pubblici non è stata prevista la possibilità di scegliere la corresponsione del bonus per i servizi di baby – sitting, ad eccezione del personale del settore sanitario e del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica.
Si rappresenta, infine, che le citate disposizioni valgono anche nel caso di genitori affidatari.
ART. 26 (Misure urgenti per la tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori)
Fino al 30 aprile 2020, per i lavoratori con disabilità ai sensi dell’art. 3 comma 3 della L 104 del 1992, nonché per coloro in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti di malattie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita, ai sensi del comma 1 della predetta norma, il periodo di assenza dal servizio, prescritto dalle competenti autorità sanitarie, è equiparato al ricovero ospedaliero cosi come disciplinato dall’art. 37 comma 10 lett. a) del CCNL vigente.
Infine, per il dipendente affetto da COVID-19, si stabilisce che il relativo certificato di malattia sarà redatto dal medico curante con le consuete modalità telematiche.
ART. 39 (Disposizioni in materia di lavoro agile)
Al primo comma viene stabilito che, fino alla data del 30 aprile 2020, i lavoratori dipendenti disabili, ai sensi dell’art. 3 comma 3 della L.1992/104 o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità, nelle condizioni previste dall’articolo sopracitato, hanno “diritto” di svolgere la prestazione lavorativa in modo agile, se compatibile con le caratteristiche della prestazione.
ART. 87 (Misure straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio e di procedure concorsuali).
Con la suddetta disposizione, tra l’altro, sono state confermate quelle già dettate in merito all’utilizzo del lavoro agile come modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni.
A tale riguardo, posta la necessità di ridurre la presenza del personale in servizio e di evitare il suo spostamento, si ritiene opportuno fornire alcune indicazioni riassuntive.
(1) destinatario del “lavoro agile” è tutto il personale;
(2) per quelle attività per le quali non si può ricorrere al lavoro agile, l’art. 87, comma 3 prevede l’utilizzo degli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca delle ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva. Esperite tali possibilità il personale dipendente può essere motivatamente esentato dal servizio. Il periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge e l’amministrazione non corrisponde l’indennità sostitutiva di mensa, ove prevista.
(3) la prestazione in lavoro agile non è soggetta in via ordinaria a limitazioni né temporali né per materia, fatte salve le modalità gestionali individuate dai responsabili delle unità organizzative;
(4) il personale che presta lavoro in forma agile, ordinariamente presso il proprio domicilio già comunicato all’amministrazione, fermo restando le direttive ricevute dal responsabile dell’Unità Organizzativa, è tenuto ad assicurare una fascia di contattabilità giornaliera pari ad almeno tre (3) ore anche non consecutive, in orari concordati con il responsabile di ciascuna U.O. per il rapporto/controllo dell’attività quotidianamente svolta, in relazione alle esigenze, modificabili per finalità gestionali da parte dei rispettivi responsabili;
(5) fermo restando gli elementi finora individuati, è consentito inoltre un regime di turnazione del personale, in parte presso le sedi di abituale impiego e in parte in forma agile, al fine di assicurare il citato “contingente minimo” che contemperi le prioritarie esigenze di tutela della salute pubblica con lo svolgimento dei compiti istituzionali;
(6) la prestazione lavorativa in modalità agile equivale a quella resa presso l’abituale sede di lavoro, anche sotto il profilo disciplinare, e costituisce servizio prestato a tutti gli effetti. Non può essere attribuita, per specifica statuizione normativa, penalizzazione alcuna sotto il profilo professionale. Il personale in lavoro agile non matura il compenso straordinario o il recupero orario, né ha titolo al buono pasto;
(7) ove l’amministrazione non disponga di strumentazione da fornire, il personale si avvale dei propri dispositivi, avendo cura di utilizzare la massima diligenza nella custodia della documentazione nel rispetto dei principi di riservatezza e della normativa vigente in materia di privacy; ogni onere correlato direttamente/indirettamente allo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile (elettricità, riscaldamento, canoni adsl/fibra, usura/danni agli apparati utilizzati di qualsivoglia natura etc.) non è rimborsato dall’amministrazione ed è a carico esclusivo del singolo dipendente. La sola manutenzione degli apparati eventualmente forniti dall’Amministrazione è a carico della stessa.
Si coglie l’occasione per richiamare anche l’articolo 103.
ART. 103 (Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza)
Il primo comma sospende fino al 15 aprile 2020 tutti i termini relativi ai procedimenti amministrativi pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data.
Il comma 3 prevede espressamente che i predetti periodi di sospensione o di proroga non si applicano ai termini stabiliti da specifiche disposizioni del decreto legge in oggetto e dei precedenti decreti legge, emanati in ragione dell’epidemia da COVID-19, nonché dei relativi decreti di attuazione.
Il comma 4 esclude espressamente dalla sospensione dei termini i procedimenti connessi ai pagamenti di stipendi, pensioni, retribuzioni, emolumenti, indennità.
Il comma 5 sospende fino al 15 aprile 2020 i termini dei procedimenti disciplinari del personale delle P.A. pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data.
Gli Enti in indirizzo sono invitati a curare la capillare diramazione, a tutto il personale, delle presenti disposizioni che hanno efficacia sino a nuova comunicazione, in considerazione della vigenza delle misure emergenziali varate dall’Esecutivo. La presente circolare è consultabile, tra l’altro, sul sito www.persociv.difesa.it di questa Direzione Generale.
IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Gabriella MONTEMAGNO
La Segreteria Regionale Sardegna.