Ugl-INTESA Flash 2015 n. 12 – Recupero iscrizione Albo Assistenti Sociali

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2015 – Anno dell’Affermazione

 (“Federazione INTESA Funzione Pubblica” dal prossimo accertamento della rappresentatività – art. 19 CCNQ 7.8.98 modificato dal CCNQ 24.9.07)

ASSISTENTI SOCIALI

RECUPERO ISCRIZIONE ALBO PROFESSIONALE

La sentenza n.7776/2015 Sezione Lavoro della Corte di Cassazione è degna di menzione poiché non solo perché annosa, ma soprattutto perché, come spesso accade con le sentenze di ultimo appello, queste fanno giurisprudenza generale.

Interessati sono quei lavoratori che svolgono la loro professione in regime di esclusività e cioè nell’interesse esclusivo del datore di lavoro.

Varie le professioni interessate: medici, psicologi, infermieri, assistenti sociali, solo per citarne alcuni, chepotranno valutare se intraprendere azioni di rivalsa sulla Pubblica Amministrazione alla luce di questa sentenza, al fine di vedersi sollevati dal pagamento a proprio carico della tassa di iscrizione all’albo e venir rimborsati di quanto già eventualmente versato.

Estratto della sentenza

(il testo integrale in allegato):

Il pagamento della tassa annuale di iscrizione all’Elenco Speciale annesso all’Albo degli avvocati, per l’esercizio della professione forense nell’interesse esclusivo datore di lavoro, rientra tra i costi per lo svolgimento di detta attività, che, in via normale, devono gravare sull’Ente stesso. Quindi, se tale pagamento viene anticipato dall’avvocato dipendente deve essere rimborsato dall’Ente medesimo, in base al principio generale (…), ai sensi dell’art. 1719 c.c., secondo cui il mandante è obbligato a tenere indenne il mandatario di ogni diminuzione patrimoniale che questi abbia subito in conseguenza dell’incarico, fornendogli i mezzi patrimoniali necessari”.

Vengono perciò di fatto smentite le precedenti interpretazioni della Corte dei Conti in sede di controllo, già non condivise dal Consiglio di Stato, con parere reso il 15 marzo 2011 nell’affare n. 678/2010, “nelle quali è stato qualificato l’obbligo di corresponsione della tassa d’iscrizione come strettamente personale, essendo legato all’integrazione del requisito professionale necessario per svolgere il rapporto con l’ente pubblico“.

Due visioni diverse di uno stesso problema, con l’eccezione che questa volta ad esprimersi è stata la Cassazione.

La nostra Sigla sta chiedendo all’Amministrazione come intende affrontare la questione emersa con questa nuova sentenza. Nei prossimi mesi scopriremo cosa intenda fare lo Stato a favore dei propri dipendenti che vedono riconoscersi un diritto e un risparmio medio calcolato di circa 100 € annui. 

Nel frattempo, alleghiamo una bozza di domanda da poter presentare all’Amministrazione per interrompere i termini della prescrizione.

Ugl-INTESA Flash 2015 n. 12 – Recupero iscrizione Albo Ass.

SocialiAllegato Flash n 12 – Raccomandata AR – Ass SocialiAllegato Flash

n 12 – Sentenza 7776-2015 della Cassazionee

Saluti Giovanni Orefice.

 

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