PUBBLICATO IN GAZZETTA IL DECRETO SULLA RIFORMA DELLA P.A.
Decreto-legge-24-giugno-2014-n
Il Decreto legge 24 giugno 2014 n. 90 ”Riforma P.A.”, è stato firmato dal Presidente della Repubblica e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 24 giugno 2014.
E’ immediatamente esecutivo e dovrà essere tramutato in legge entro 60 gg pena la decadenza
Il decreto contiene sommariamente :
L’abolizione dei trattenimenti in servizio
“Salvo quanto previsto dal comma 3, i trattenimenti in servizio in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto sono fatti salvi fino al 31 ottobre 2014 o fino alla loro scadenza se prevista in data anteriore. I trattenimenti in servizio disposti dalle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e non ancora efficaci alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge sono revocati.
3. Al fine di salvaguardare la funzionalità degli uffici giudiziari, i trattenimenti in servizio dei magistrati ordinari, amministrativi, contabili, militari nonché degli avvocati dello Stato, sono fatti salvi sino al 31 dicembre 2015 o fino alla loro scadenza se prevista in data anteriore.
4. Al fine di garantire l’efficienza e l’operatività del sistema di difesa e sicurezza nazionale, le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai richiami in servizio di cui agli articoli 992 e 993 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 fino al 31 dicembre 2015”.
Assunzione di personale a tempo determinato
“ Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici ivi compresi quelli di cui all’articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazione, possono procedere, per l’anno 2014, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell’anno precedente. La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura del 40 per cento per l’anno 2015, del 60 per cento per l’anno 2016, dell’80 per cento per l’anno 2017, del 100 per cento a decorrere dall’anno 2018. Ai Corpi di polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e al comparto Scuola si applica la normativa di settore”.
Mobilita’ Dipendenti Tra Amministrazioni
(Mobilità obbligatoria e volontaria)
1. I commi da 1 a 2 dell’articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sono sostituiti dai seguenti:
“1. Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti di cui all’articolo 2, comma 2, appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento, previo assenso dell’amministrazione di appartenenza. dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica istituisce un portale finalizzato all’incontro tra la domanda e l’offerta di mobilità……….
2. Nell’ambito dei rapporti di lavoro di cui all’articolo 2, comma 2, le sedi delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, collocate nel territorio dello stesso comune costituiscono medesima unità produttiva ai sensi dell’articolo 2103 del codice civile. Parimenti costituiscono medesima unità produttiva le sedi collocate a una distanza non superiore ai cinquanta chilometri dalla sede in cui il dipendente è adibito. I dipendenti possono prestare attività lavorativa nella stessa amministrazione o, previo accordo tra le amministrazioni interessate, in altra nell’ambito dell’unità produttiva come definita nel presente comma. 2.1. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 per i quali sia necessario un trasferimento di risorse, si applica il comma 2.3. …….
2.2. Sono nulli gli accordi, gli atti o le clausole dei contratti collettivi in contrasto con le disposizioni di cui ai commi 1 e 2.”
Riforma degli onorari dell’Avvocatura generale dello Stato e delle avvocature degli enti pubblici
1. Sono abrogati il comma 457 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e il comma 3 dell’articolo 21 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611. L’abrogazione del citato comma 3 ha efficacia relativamente alle sentenze depositate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Nelle ipotesi di sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti, il dieci per cento delle somme recuperate è ripartito tra gli avvocati dello Stato o tra gli avvocati dipendenti dalle altre amministrazioni, in base alle norme del regolamento delle stesse. Il presente comma non si applica agli avvocati inquadrati con qualifica non dirigenziale negli enti pubblici e negli enti territoriali.
Incentivi per la progettazione
1. All’articolo 92 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente: “6-bis. In ragione della onnicomprensività del relativo trattamento economico, al personale con qualifica dirigenziale non possono essere corrisposte somme in base alle disposizioni di cui ai commi 5 e 6.”.
5 ( Una somma non superiore al due per cento dell’importo posto a base di gara di un’opera o di un lavoro, comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell’amministrazione, a valere direttamente sugli stanziamenti di cui all’articolo 93, comma 7, e’ ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata e assunti in un regolamento adottato dall’amministrazione, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonche’ tra i loro collaboratori. La percentuale effettiva, nel limite massimo del due per cento, e’ stabilita dal regolamento in rapporto all’entità e alla complessità dell’opera da realizzare. La ripartizione tiene conto delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni da svolgere. Le quote parti della predetta somma corrispondenti a prestazioni che non sono svolte dai predetti dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all’organico dell’amministrazione medesima, costituiscono economie. I soggetti di cui all’articolo 32, comma 1, lettere b) e c), possono adottare con proprio provvedimento analoghi criteri.
6. Il trenta per cento della tariffa professionale relativa alla redazione di un atto di pianificazione comunque denominato e’ ripartito, con le modalità e i criteri previsti nel regolamento tra i dipendenti dell’amministrazione aggiudicatrice che lo abbiano redatto.)
Soppressione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e definizione delle funzioni dell’Autorità nazionale anticorruzione
Assegnazione di nuove mansioni
1. All’articolo 34 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:
b) alla fine del comma 4 è inserito il seguente periodo: “Nei sei mesi anteriori alla data di scadenza del termine di cui all’articolo 33, comma 8, il personale in disponibilità può presentare, alle amministrazioni di cui ai commi 2 e 3, istanza di ricollocazione, in deroga all’articolo 2103 del codice civile, nell’ambito dei posti vacanti in organico, anche in una qualifica inferiore o in posizione economica inferiore della stessa o di inferiore area o categoria, al fine di ampliare le occasioni di ricollocazione. In tal caso la ricollocazione non può avvenire prima dei trenta
Riduzione Prerogative sindacali nelle pubbliche amministrazioni
1. Ai fini della razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica, a decorrere dal 1° settembre 2014, i contingenti complessivi dei distacchi, aspettative e permessi sindacali, già attribuiti dalle rispettive disposizioni regolamentari e contrattuali vigenti al personale delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, ivi compreso quello dell’articolo 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono ridotti del cinquanta per cento per ciascuna associazione sindacale.
Saluti Giovanni Orefice.