SERVIZIO STUDI E CONSULENZA PER IL TRATTAMENTO DEL PERSONALE
Alle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del
d.lgs. n. 165 del 2001
CIRCOLARE N. 2
OGGETTO: decreto legge n. 101 del 31 agosto 2013,
convertito in legge n. 125 del 30 ottobre 2013 - "Disposizioni
urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione
nelle pubbliche amministrazioni" - art. 4 comma 16
bis - assenze per visite, terapie, prestazioni
specialistiche ed esami diagnostici.
Con legge n. 125 del 30 ottobre 2013, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 255 del 30 ottobre 2013, è stato convertito in legge
con modifiche il decreto legge n. 101 del 31 agosto 2013, recante
"Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di
razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni".
La legge di conversione, modificando il citato decreto-legge,
introduce una disposizione in materia di assenze per malattia dei
pubblici dipendenti al fine di contrastare il fenomeno
dell'assenteismo nelle amministrazioni. In particolare, l'art. 4,
comma 16 bis, del decreto, in vigore dal 31 ottobre 2013,
ha novellato il comma 5 ter dell'art. 55 septies
del d.lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, sulle assenze per visite,
terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici dei
dipendenti delle pubbliche amministrazioni, mentre resta invariato
il regime della giustificazione dell'assenza di cui al comma 1 del
medesimo articolo.
Al fine di assicurare l'interpretazione omogenea della norma,
considerato altresì che alcune amministrazioni hanno chiesto
chiarimenti circa la sua portata, si ritiene necessario fornire i
seguenti indirizzi applicativi.
Il citato art. 55 septies, comma 5 ter, del
d.lgs. 165 del 2001, come novellato, prevede che "Nel caso in
cui l'assenza per malattia abbia luogo per l'espletamento di
visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici il
permesso è giustificato mediante la presentazione di attestazione,
anche in ordine all'orario, rilasciata dal medico o dalla
struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la
prestazione o trasmesse da questi ultimi mediante posta
elettronica.".
A seguito dell'entrata in vigore della novella, per
l'effettuazione di visite, terapie, prestazioni specialistiche od
esami diagnostici il dipendente deve fruire dei permessi per
documentati motivi personali, secondo la disciplina dei CCNL, o di
istituti contrattuali similari o alternativi (come i permessi brevi
o la banca delle ore). La giustificazione
dell'assenza, ove ciò sia richiesto per la fruizione dell'istituto
(es.: permessi per documentati motivi personali), avviene mediante
attestazione redatta dal medico o dal personale amministrativo
della struttura pubblica o privata che ha erogato la prestazione
(attestazione di presenza).
L'attestazione di presenza è consegnata al dipendente per il
successivo inoltro all'amministrazione di appartenenza oppure
trasmessa direttamente a quest'ultima per via telematica a cura del
medico o della struttura. Nel caso di trasmissione telematica, la
mail dovrà contenere il file scansionato in
formato PDF dell'attestazione.
Dall'attestazione debbono risultare la qualifica e la
sottoscrizione del soggetto che la redige, l'indicazione del medico
e/o della struttura presso cui si è svolta la visita o la
prestazione, il giorno, l'orario di entrata e di uscita del
dipendente dalla struttura sanitaria erogante la prestazione. Al
riguardo, va chiarito che l'attestazione di presenza non è una
certificazione di malattia e, pertanto, essa non deve recare
l'indicazione della diagnosi. Inoltre, al fine di evitare la
comunicazione impropria di dati personali, l'attestazione non deve
indicare il tipo di prestazione somministrata.
Per il caso di concomitanza tra l'espletamento di visite
specialistiche, l'effettuazione di terapie od esami diagnostici e
la situazione di incapacità lavorativa, trovano applicazione le
ordinarie regole sulla giustificazione dell'assenza per malattia;
in questa ipotesi, il medico (individuato in base a quanto previsto
dall'art. 55 septies, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001
e dalla circolare n. 7 del 2008, par.1) redige la relativa
attestazione di malattia che viene comunicata all'amministrazione
secondo le consuete modalità (circolari nn. 1 e 2 DFP/DDI/ del
2010) e, in caso di controllo medico legale, l'assenza dal
domicilio dovrà essere giustificata mediante la produzione
all'amministrazione, da parte del dipendente, dell'attestazione di
presenza presso la struttura sanitaria (salva l'avvenuta
trasmissione telematica ad opera del medico o della struttura
stessa). Come di regola, il ricorso all'istituto dell'assenza per
malattia comporta la conseguente applicazione della disciplina
legale e contrattuale in ordine al trattamento giuridico ed
economico.
Nel caso di dipendenti che, a causa delle patologie sofferte,
debbono sottoporsi periodicamente, anche per lunghi periodi, a
terapie comportanti incapacità al lavoro, a fini di semplificazione
si ritiene che possa essere sufficiente anche un'unica
certificazione (che, per queste ipotesi, potrà essere cartacea) del
medico curante che attesti la necessità di trattamenti sanitari
ricorrenti comportanti incapacità lavorativa, secondo cicli o un
calendario stabilito dal medico. Gli interessati dovranno produrre
tale certificazione all'amministrazione prima dell'inizio della
terapia, fornendo il calendario previsto. A tale certificazione
dovranno poi far seguito le singole attestazioni di presenza -
redatte e trasmesse come sopra indicato - dalle quali risulti
l'effettuazione delle terapie nelle singole giornate. In questi
casi l'attestazione di presenza dovrà contenere anche l'indicazione
che la prestazione è somministrata nell'ambito del ciclo o
calendario di terapia prescritto dal medico curante.
Si rammenta infine che l'attestazione di presenza può anche
essere documentata mediante dichiarazione sostitutiva di atto
notorio (per un modello di dichiarazione si veda l'allegato)
redatta ai sensi del combinato disposto degli artt. 47 e 38 del
d.P.R. n. 445 del 2000.
Rimane fermo in tal caso che le amministrazioni dovranno
richiedere dichiarazioni dettagliate e circostanziate; le stesse
dovranno inoltre attivare i necessari controlli sul loro contenuto
ai sensi dell'art. 71 del citato decreto, provvedendo alla
segnalazione all'autorità giudiziaria penale e procedendo per
l'accertamento della responsabilità disciplinare nel caso di
dichiarazioni mendaci (art. 76 d.P.R. n. 445 del 2000).
IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E LA
SEMPLIFICAZIONE
Gianpiero D'Alia