﻿{"id":86,"date":"2013-02-26T22:23:39","date_gmt":"2013-02-26T21:23:39","guid":{"rendered":"http:\/\/sardegna.uglintesa.it\/wordpress\/?p=86"},"modified":"2013-02-26T22:25:00","modified_gmt":"2013-02-26T21:25:00","slug":"lavori-usuranti-legge-2142011-2","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/sardegna.confintesafp.it\/wordpress\/?p=86","title":{"rendered":"LAVORI USURANTI LEGGE 214\/2011"},"content":{"rendered":"<p align=\"center\"><strong><\/strong>\u00a0<\/p>\n<p align=\"center\"><strong><strong><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignleft\" src=\"http:\/\/www.federazioneintesa.it\/wp-content\/themes\/atahualpa\/images\/UGL-INTESA.jpg\" alt=\"Federazione UGL-INTESA\" width=\"192\" height=\"125\" \/>\u00a0<\/strong><\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: left;\" align=\"center\"><strong><strong>\u00a0<strong>\u00a0<\/strong><\/strong><\/strong><\/p>\n<p align=\"center\"><strong><\/strong>\u00a0<\/p>\n<p align=\"center\"><strong><\/strong>\u00a0<\/p>\n<p align=\"center\"><strong>COMUNICATO DEL 26 FEBBRAIO 2013<\/strong><\/p>\n<p align=\"center\"><strong>\u00a0<\/strong><strong>LAVORI USURANTI: I NUOVI REQUISITI E DECORRENZE 2013<\/strong><\/p>\n<p>Messaggio INPS n. 876 del 15.01.2013 riprende l\u2019assunto legislativo (legge 214\/2011 Fornero) dando le opportune disposizioni operative per l\u2019accesso al pensionamento degli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti.<\/p>\n<p>Come \u00e8 noto l\u2019art. 24 commi 17 e 17 bis della legge n. 214 \/2011 (legge Fornero) ha modificato i requisiti per l\u2019accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti. Il messaggio INPS n. 876 del 15.01.2013 riprende l\u2019assunto legislativo dando le opportune disposizioni operative.<\/p>\n<p>Evidenziamo gli aspetti pi\u00f9 significativi:<\/p>\n<p>&#8211; entro il 01.03.2013 vanno presentate le domande di riconoscimento del beneficio riservato ai dipendenti che hanno svolto lavori usuranti (es. lavoro notturno a turni) e che perfezionano i prescritti requisiti nel 2013;<\/p>\n<p>&#8211; la presentazione della domanda oltre il termine dell\u2019anno di maturazione dei requisiti implica il differimento della decorrenza del trattamento pensionistico anticipato di 1 mese per un ritardo della presentazione dell\u2019istanza massimo di un mese, 2 mesi per un ritardo della presentazione superiore ad un mese ed inferiore a tre mesi, 3 mesi per un ritardo pari o superiore a tre mesi;<\/p>\n<p>la documentazione a corredo della domanda deve essere dell\u2019epoca e non buone dichiarazioni fatte \u201cora per allora\u201d;<\/p>\n<p>&#8211; per i dipendenti iscritti alla gestione ex Inpdap &#8211; soppresso dal 2012 \u2013 la domanda e documentazione va presentata secondo le modalit\u00e0 gi\u00e0 stabilite dall\u2019INPDAP;<\/p>\n<p>&#8211; per il riconoscimento del beneficio, fino al 2017, \u00e8 necessario dimostrare di aver svolto per 7 anni attivit\u00e0 usurante negli ultimi 10 anni di attivit\u00e0 lavorativa;<\/p>\n<p>&#8211; entro il 31.10.2013 l\u2019INPDAP deve fornire comunicazione con indicazione della prima decorrenza utile o il rigetto della domanda per mancanza di requisiti;<\/p>\n<p>&#8211; alla documentazione minima, il dipendente pu\u00f2 fornire ulteriore documentazione integrativa;<\/p>\n<p>&#8211; in caso di accoglimento della domanda al beneficio dell\u2019attivit\u00e0 usurante, il dipendente dovr\u00e0 fare la specifica domanda di pensione, considerando che, oltre a possedere i requisiti in questione, lo stesso potr\u00e0 andare in pensione secondo il regime della decorrenza della finestra a scorrimento (12 mesi).<\/p>\n<p>Si allega il messaggio INPS n. 876 del 15.01.2013.\u00a0<\/p>\n<p>\u00a0Saluti Giovanni Orefice.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>\u00a0Direzione Centrale Pensioni\u00a0 Roma, 15-01-2013 &#8211; Messaggio n. 876<\/p>\n<p align=\"left\">OGGETTO: <strong><span style=\"font-family: Verdana; font-size: medium;\">Presentazione domande di riconoscimento dello svolgimento di lavori <\/span><\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: left;\" align=\"left\"><strong><\/strong>particolarmente faticosi e pesanti entro il 1\u00b0marzo 2013 per i lavoratori che maturano i requisiti agevolati per l\u2019accesso al trattamento pensionistico dal 1\u00b0 gennaio 2013 al 31 dicembre 2013.<\/p>\n<p align=\"left\">\u00a0Decreto legislativo n.67 del 2011, come modificato dalla legge n.21del 2011.<\/p>\n<p align=\"left\">\u00a01. Premessa Con messaggio n. 3435 del 28 febbraio 2012 sono state fornite indicazioni per la presentazione delle domande, entro il 1\u00b0 marzo 2012, di riconoscimento dello svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti, di cui al decreto legislativo n. 67 del 2011, come modificato dalla legge n. 214 del 2011, per i lavoratori che hanno maturato i requisiti agevolati per l\u2019accesso al trattamento pensionistico dal 1\u00b0 gennaio 2012 al 31 dicembre 2012.<\/p>\n<p align=\"left\">Di seguito, si forniscono istruzioni per la presentazione, entro il 1\u00b0 marzo 2013, delle domande di riconoscimento dello svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti, con riferimento ai soggetti che perfezionano i prescritti requisiti nell\u2019anno 2013.<\/p>\n<p align=\"left\">Come precisato nei precedenti messaggi diramati sulla materia, la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento dello svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti pu\u00f2 essere presentata anche da lavoratori dipendenti che hanno svolto detti lavori e che raggiungono il diritto alla pensione di anzianit\u00e0 con il cumulo della contribuzione versata in una delle Gestioni Speciali dei lavoratori autonomi secondo le regole previste per dette Gestioni Speciali.<\/p>\n<p align=\"left\">2. Beneficio<\/p>\n<p align=\"left\">2.1 Lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti Lavoratori addetti alla cosiddetta \u201clinea catena\u201d; conducenti di veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo. Le categorie di lavoratori destinatari del beneficio in parola, che maturano i requisiti nel 2013, possono conseguire il trattamento pensionistico ove in possesso di un\u2019anzianit\u00e0 contributiva di almeno 35 anni e, se lavoratori dipendenti, di un\u2019et\u00e0 anagrafica minima di 61 anni e 3 mesi,fermo restando il raggiungimento di quota 97,3, se lavoratori autonomi, di un\u2019et\u00e0 anagraficaminima di 62 anni e 3 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 98,3, cos\u00ec come riassunto nella tabella che segue.<\/p>\n<p align=\"left\">PERIODO DI MATURAZIONE DEI REQUISITI<\/p>\n<p align=\"left\">dal 01.01.2013 al 31.12.2013<\/p>\n<p align=\"left\">LAVORATORI DIPENDENTI LAVORATORI AUTONOMI<\/p>\n<p align=\"left\">Anzianit\u00e0 contributiva Et\u00e0 anagrafica Quota (somma et\u00e0 anagrafica e anzianit\u00e0 contributiva) Anzianit\u00e0 contributiva Et\u00e0 anagrafica Quota (somma et\u00e0 anagrafica e anzianit\u00e0 contributiva) almeno 35 anni minimo 61 e 3 mesi* 97,3* almeno 35 anni minimo 62 e 3 mesi* 98,3*<\/p>\n<p align=\"left\">* Requisiti adeguati all\u2019incremento della speranza di vita per effetto del decreto interministeriale 6 dicembre 2011, in attuazione dell\u2019articolo 12 della legge n. 122 del 2010 e s.m.i. (v. in proposito anche MSG. 20600 del 13.12.2012 \u2013 punto 3.2).<\/p>\n<p align=\"left\">2.2 Lavoratori notturni<\/p>\n<p align=\"left\">2.2.1 Lavoratori a turni<\/p>\n<p align=\"left\">1) OCCUPATI PER UN NUMERO DI GIORNI LAVORATIVI PARI O SUPERIORE A 78 gg. ALL\u2019ANNO<\/p>\n<p align=\"left\">Per detta categoria di lavoratori<\/p>\n<p align=\"left\"><em><span style=\"font-family: Verdana; font-size: medium;\"><em><span style=\"font-family: Verdana; font-size: medium;\">s<\/span><\/em><\/span><\/em><span style=\"font-family: Verdana; font-size: medium;\">ono richiesti i requisiti generali previsti per i lavoratori <\/span>impegnati in mansioni particolarmente faticose e pesanti, di cui al punto 2.1.<\/p>\n<p align=\"left\">\u00a02) OCCUPATI PER UN NUMERO DI GIORNI LAVORATIVI DA 64 A 71 ALL\u2019ANNO<\/p>\n<p align=\"left\">I lavoratori appartenenti a tale categoria, che maturano i requisiti nel 2013, possono conseguire il trattamento pensionistico ove in possesso di un\u2019anzianit\u00e0 contributiva di almeno 35 anni e, se lavoratori dipendenti, di un\u2019et\u00e0 anagrafica minima di 63 anni e 3 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 99,3, se lavoratori autonomi, di un\u2019et\u00e0 anagrafica minima di 64 anni e 3 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 100,3, cos\u00ec come riassunto nella tabella che segue.<\/p>\n<p align=\"left\">PERIODO DI MATURAZIONE DEI REQUISITI<\/p>\n<p align=\"left\">dal 01.01.2013 al 31.12.2013<\/p>\n<p align=\"left\">LAVORATORI DIPENDENTI LAVORATORI AUTONOMI<\/p>\n<p align=\"left\">Anzianit\u00e0 contributiva Et\u00e0 anagrafica Quota (somma et\u00e0 anagrafica e anzianit\u00e0 contributiva) Anzianit\u00e0 contributiva Et\u00e0 anagrafica Quota (somma et\u00e0 anagrafica e anzianit\u00e0 contributiva) almeno 35 anni minimo 63 e 3 mesi* 99,3* almeno 35 anni minimo 64 e 3 mesi* 100,3*<\/p>\n<p align=\"left\">* Requisiti adeguati all\u2019incremento della speranza di vita per effetto del decreto interministeriale 6 dicembre 2011, in attuazione dell\u2019articolo 12 della legge n. 122 del 2010 e s.m.i. (V. in proposito anche MSG. 20600 del 13.12.2012 \u2013 punto 3.2).<\/p>\n<p align=\"left\">3) OCCUPATI PER UN NUMERO DI GIORNI LAVORATIVI DA 72 A 77 ALL\u2019ANNO<\/p>\n<p align=\"left\">I lavoratori appartenenti a tale categoria, che maturano i requisiti nel 2013, possono conseguire il trattamento pensionistico ove in possesso di un\u2019anzianit\u00e0 contributiva di almeno 35 anni e, se lavoratori dipendenti, di un\u2019et\u00e0 anagrafica minima di 62 anni e 3 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 98,3, se lavoratori autonomi, di un\u2019et\u00e0 anagrafica minima di 63 anni e 3 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 99,3, cos\u00ec come riassunto nella tabella che segue.<\/p>\n<p align=\"left\">PERIODO DI MATURAZIONE DEI REQUISITI<\/p>\n<p align=\"left\">dal 01.01.2013 al 31.12.2013<\/p>\n<p align=\"left\">LAVORATORI DIPENDENTI LAVORATORI AUTONOMI<\/p>\n<p align=\"left\">Anzianit\u00e0 contributiva Et\u00e0 anagrafica Quota (somma et\u00e0 anagrafica e anzianit\u00e0 contributiva) Anzianit\u00e0 contributiva Et\u00e0 anagrafica Quota (somma et\u00e0 anagrafica e anzianit\u00e0 contributiva) almeno 35 anni minimo 62 e 3 mesi* 98,3* almeno 35 anni minimo 63 e 3 mesi* 99,3*<\/p>\n<p align=\"left\">* Requisiti adeguati all\u2019incremento della speranza di vita per effetto del decreto interministeriale 6 dicembre 2011, in attuazione dell\u2019articolo 12 della legge n. 122 del 2010 e s.m.i. (V. in proposito anche MSG. 20600 del 13.12.2012 \u2013 punto 3.2).<\/p>\n<p align=\"left\">2.2.2 Lavoratori notturni che prestano attivit\u00e0 per periodi di durata pari all\u2019intero anno lavorativo.<\/p>\n<p align=\"left\">Per tale tipologia di lavoratori sono richiesti i requisiti generali previsti per i lavoratori impegnati in mansioni particolarmente faticose e pesanti, di cui al punto 2.1.<\/p>\n<p align=\"left\">2.2.3 Precisazioni relative ai lavoratori notturni.<\/p>\n<p align=\"left\">Il comma 7 dell\u2019articolo 1 del decreto legislativo n. 67 del 2011 prevede che, per i lavoratori che prestano attivit\u00e0 per un numero di giorni lavorativi all\u2019anno sia da 64 a 71, sia da 72 a 77, si applica il beneficio previsto per l\u2019attivit\u00e0 svolta per il periodo di tempo pi\u00f9 lungo nell\u2019ambito del periodo dei 7 anni negli ultimi 10 anni di attivit\u00e0 lavorativa.<\/p>\n<p align=\"left\">Il medesimo comma 7 disciplina, altres\u00ec, i casi in cui il lavoratore notturno, che presta attivit\u00e0 in turni per un numero di giorni inferiori a 78 l\u2019anno, abbia svolto anche una o pi\u00f9 delle seguenti attivit\u00e0:<\/p>\n<p align=\"left\">&#8211; lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti;<\/p>\n<p align=\"left\">&#8211; lavoratori addetti alla cosiddetta \u201clinea catena\u201d;<\/p>\n<p align=\"left\">&#8211; conducenti di veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo;<\/p>\n<p align=\"left\">&#8211; lavoratori che svolgono attivit\u00e0 notturna per un numero di giorni all\u2019anno pari o superiore a 78;<\/p>\n<p align=\"left\">&#8211; lavoratori notturni che prestano attivit\u00e0 per almeno tre ore nell\u2019intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino per periodi di durata pari all\u2019intero anno lavorativo.<\/p>\n<p align=\"left\">In quest\u2019ultimo caso si applica il beneficio previsto per i lavoratori che abbiano prestato attivit\u00e0 in turni inferiori a 78 giorni l\u2019anno solo se, prendendo in considerazione il periodo complessivo in cui sono state svolte le predette attivit\u00e0, il lavoro da turnista con meno di 78 notti sia stato svolto per un periodo superiore alla met\u00e0.<\/p>\n<p align=\"left\">3. Regime delle decorrenze<\/p>\n<p align=\"left\">Il comma 17 bis dell\u2019art. 24 della citata legge n. 214 del 2011 dispone che, ai trattamenti pensionistici da liquidare ai lavoratori destinatari del beneficio in esame, continuano ad applicarsi le cosiddette \u201cfinestre mobili\u201d di cui all\u2019articolo 12, comma 2, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Pertanto la prima decorrenza utile \u00e8 fissata:<\/p>\n<p align=\"left\">&#8211; trascorsi 12 mesi dalla data di maturazione dei requisiti, per coloro che accedono al trattamento pensionistico a carico di una delle gestioni dei lavoratori dipendenti;<\/p>\n<p align=\"left\">&#8211; trascorsi 18 mesi dal perfezionamento dei requisiti, per i lavoratori che accedono al trattamento pensionistico a carico della gestione speciale dei lavoratori autonomi.<\/p>\n<p align=\"left\">Si rammenta che, ai sensi dell\u2019art. 2, comma 4, del decreto legislativo n. 67 del 2011, la presentazione della domanda oltre il termine del 1\u00b0 marzo dell\u2019anno di maturazione dei requisiti comporta, in caso di accertamento positivo dei requisiti, il differimento della decorrenza del trattamento pensionistico anticipato pari a:<\/p>\n<p align=\"left\">a) un mese, per un ritardo della presentazione massimo di un mese;<\/p>\n<p align=\"left\">b) due mesi, per un ritardo della presentazione superiore ad un mese ed inferiore a tre mesi;<\/p>\n<p align=\"left\">c) tre mesi per un ritardo della presentazione pari o superiore a tre mesi.<\/p>\n<p align=\"left\">4. Presentazione della domanda di riconoscimento del beneficio entro il 1\u00b0 marzo 2013 e relativa documentazione La domanda di accesso al beneficio di cui all&#8217;art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 67 del 2011 (la modulistica \u00e8 disponibile sul sito internet <span style=\"font-family: Verdana; color: #0000ff; font-size: medium;\"><span style=\"font-family: Verdana; color: #0000ff; font-size: medium;\"><span style=\"font-family: Verdana; color: #0000ff; font-size: medium;\">www.inps.it\u00a0 <\/span><\/span><\/span><span style=\"font-family: Verdana; font-size: medium;\">nella sezione moduli) e la relativa <\/span>documentazione devono essere presentate alla competente struttura territoriale dell\u2019Istituto entro il 1\u00b0 marzo del 2013 per coloro che perfezionano i requisiti dal 1\u00b0 gennaio 2013 al 31 dicembre2013.<\/p>\n<p align=\"left\">\u00a04.1 Presentazione della domanda da parte degli iscritti alla gestione ex INPDAP ed ex ENPALS.<\/p>\n<p align=\"left\">Le domande di accesso al beneficio in argomento devono essere presentate dagli iscritti alla gestione ex INPDAP ed ex ENPALS secondo le modalit\u00e0 stabilite da quest\u2019ultime.<\/p>\n<p align=\"left\">5. Procedimento accertativo<\/p>\n<p align=\"left\">Nel caso in cui l\u2019interessato presenti domanda entro il 1\u00b0 marzo 2013, senza ancora aver perfezionato i prescritti requisiti ma sia nelle condizioni per poterli maturare entro il 31 dicembre 2013, l\u2019Istituto, entro il 30 ottobre 2013, comunicher\u00e0 l\u2019accoglimento della domanda con riserva.<\/p>\n<p align=\"left\">L\u2019efficacia del provvedimento di accoglimento resta subordinata al successivo accertamento del perfezionamento dei requisiti entro il 31 dicembre 2013.<\/p>\n<p align=\"left\">6. Comunicazione dell\u2019ente previdenziale al soggetto interessato<\/p>\n<p align=\"left\">Come previsto dall\u2019art. 4, comma 1, del decreto interministeriale del 20 settembre 2011, in esito alla domanda di accesso al beneficio di cui al decreto legislativo n. 67 del 2011, l&#8217;ente previdenziale comunica al lavoratore interessato, entro il 30 ottobre 2013:<\/p>\n<p align=\"left\">a) l&#8217;accoglimento della domanda, con indicazione della prima decorrenza utile del trattamento pensionistico, qualora sia accertato il possesso dei requisiti relativi allo svolgimento delle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti e sia verificata la sussistenza della relativa copertura finanziaria;<\/p>\n<p align=\"left\">b) l&#8217;accertamento del possesso dei requisiti relativi allo svolgimento delle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, con differimento della decorrenza del trattamento pensionistico in ragione dell&#8217;insufficiente copertura finanziaria; in tal caso, la prima data utile per l&#8217;accesso al pensionamento viene indicata con successiva comunicazione in esito al monitoraggio di cui all&#8217;art. 3 del citato decreto interministeriale (sul monitoraggio, v. punto 7 del messaggio n. 22647 del 30.11.2011);<\/p>\n<p align=\"left\">c) il rigetto della domanda, qualora sia accertato il mancato possesso dei requisiti relativi allo svolgimento delle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti.<\/p>\n<p align=\"left\">7. Presentazione domanda di pensione e riconoscimento del beneficio<\/p>\n<p align=\"left\">L\u2019accesso anticipato al trattamento pensionistico \u00e8 riconosciuto a seguito di presentazione della domanda di pensionamento, il cui accoglimento \u00e8 subordinato alla sussistenza di ogni altra condizione di legge.<\/p>\n<p align=\"left\">In sede di lavorazione della domanda di pensione, e ai fini dell\u2019accoglimento della stessa, verranno esaminati i casi in cui l\u2019accoglimento della domanda di accesso al beneficio \u00e8 avvenuto con riserva di accertamento del perfezionamento dei requisiti entro il 31 dicembre 2013.<\/p>\n<p align=\"left\">A tal fine, il lavoratore pu\u00f2 fornire ulteriore documentazione ad integrazione di quella gi\u00e0 prodotta a corredo della domanda di accesso al beneficio.<\/p>\n<p align=\"left\">Nel caso in cui, dalla documentazione eventualmente prodotta dall\u2019interessato o dai dati di archivio in possesso dell\u2019Istituto, non risultino perfezionati i requisiti per l\u2019accesso al beneficio in parola, la domanda di pensione con riconoscimento del beneficio di accesso anticipato non pu\u00f2 essere accolta.<\/p>\n<p align=\"left\">Il Direttore Generale<\/p>\n<p>Nori<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 COMUNICATO DEL 26 FEBBRAIO 2013 \u00a0LAVORI USURANTI: I NUOVI REQUISITI E DECORRENZE 2013 Messaggio INPS n. 876 del 15.01.2013 riprende l\u2019assunto legislativo (legge 214\/2011 Fornero) dando le opportune disposizioni operative per l\u2019accesso al pensionamento degli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti. 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