Comunicato del 11 Marzo 2013

Federazione UGL-INTESA

 Computabilità congedo straordinario Art.42 D.lgs.151/2001

Il Dipartimento Politiche Previdenziali informa della risposta pervenuta il 15.01.2013 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica ad una richiesta di parere fatta dal MIUR – Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Direzione Generale per il personale scolastico, in merito agli effetti dell’assenza per congedo straordinario ex art. 42 -comma 5 e ss, del D.lgs. n.151 del 2001, per la maturazione dell’anzianità di servizio ai fini della progressione economica e della pensione (vedi allegato).

 La Funzione Pubblicaconferma la nostra linea di pensiero in merito alla computabilità prevista dal decreto legislativo e chiarisce che i periodi di assenza per congedo straordinario utilizzati dal dipendente statale sono validi ai fini pensionistici (la legge ha previsto l’istituto della contribuzione figurativa…), ma non sono utili ai fini della progressione economica.

 Difatti i periodi rilevanti ai fini delle progressioni economiche prevedono un’attività effettivamente svolta, che porta ad un arricchimento di professionalità, situazione che non ricorre nel momento in cui il dipendente si assenta dal servizio.

 Saluti Giovanni Orefice.

 

 Comput. cong. straord. art 42 Dlgs 165 del 2001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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